E’ in vigore da oggi la legge 9 agosto 2013, n. 98pubblicata sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta ufficiale n. 194 del ieri 20 agosto 2013 e recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Il provvedimento contiene importanti misure di interesse per il settore delle costruzioni in materia di edilizia ambiente e paesaggio, di lavori pubblici, di sicurezza sul lavoro, di fiscalità in edilizia, di relazioni industriali e di misure economico-finanziarie ed, in particolare, contiene numerose modifiche al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), altesto unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) ed al testo unico in edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Edilizia, Ambiente e Paesaggio – Con l’art. 28 del provvedimento viene confermata la previsione con la quale si stabilisce che il soggetto interessato ha diritto ad un indennizzo in caso di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo nella misura pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Con l’art. 30 del decreto-legge nel testo convertito definitivamente in legge sono state apportate delle modifiche alle norme contenute nel D.P,R. n. 380/2001 in tema di demolizione e ricostruzione o varianti con modifica della sagoma, proroga validità termini inizio e fine lavori ed agibilità parziale e sono state inserite norme relative alla proroga dei termini delle convenzioni urbanistiche ed alla distanza tra le costruzioni e il DM 1444/68.
Ricordiamo, poi, che viene eliminato il vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini dell’inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett.d del D.P.R. n. 380/2001).
Con l’art. 39 sono state apportate delle modifiche in materia di autorizzazione paesaggistica.
Con gli artt. 41 e 41-bis viene precisato che la gestione delle terre e rocce da scavo sarà regolamentata con l’applicazione del D.M. n. 161/12 alle opere soggette a VIA e ai cantieri conseguenti ad attività soggette ad AIA e con l’applicazione dell’art. 41 bis a tutti gli altri cantieri.
Lavori Pubblici – Con l’art. 26-ter viene prevista, fino al 31 dicembre 2014, la corresponsione obbligatoria in favore dell’appaltatore di un’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga al divieto previsto dall’art. 140 comma 1 del DPR 207/2010.
Con l’art. 26 viene prevista la possibilità, sino al 31 dicembre 2015, di estendere all’ultimo decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA il periodo utile per la dimostrazione, in sede di qualificazione, del possesso dei requisiti concernenti i lavori eseguiti (in categoria e “di punta”), la cifra di affari in lavori, le attrezzature tecniche e l’organico medio.
Con lo stesso art. 26 viene, anche prevista la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità, per le stazioni appaltanti, di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria (5.000.000 di euro).
Con l’art. 26-bis viene introdotto l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di motivare nella determina a contrarre, circa le ragioni della mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
Con l’art. 21 viene introdotta la proroga al 30 giugno 2014 dell’entrata in vigore della garanzia globale di esecuzione (c.d. performance bond), prevista dall’art. 113 del Codice dei Contratti e disciplinata dagli artt. 129 e seguenti del Regolamento, D.P.R. n. 207/2010.
Con l’art. 30, comma 5-ter, con una modifica all’articolo 15 della legge n. 180/2011 (Statuto delle imprese), viene stabilito che la previsione di cui al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 118 del codice dei contratti (che prevede che qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 giorni, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari) si applichi ai subcontratti di sola fornitura, e non più ai subcontratti di fornitura con posa in opera.
Con l’art. 49-ter viene previsto che, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge in argomento, la documentazione comprovante il possesso di requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati contratti pubblici di cui all’articolo 6 bis del Codice dei contratti.
Sicurezza sul lavoro – Con l’art. 32 vengono modificati i commi 3 e 3 bis) dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 con la previsione di semplificazioni in riferimento alla documentazione relativa agliadempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e con l’elevazione da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI.
Viene introdotto, all’art. 29 del D.Lgs. 81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), il comma 6-ter che prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individuerà settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali. I datori di lavoro delle aziende operanti nei settori suddetti potranno dimostrare, attraverso un apposito modello definito dal decreto, di aver effettuato la valutazione dei rischi.
Sono state introdotte, poi, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese.
E’ stato, anche, modificato il comma 1, lettera g-bis) dell’articolo 88 del D. Lgs. 81/08 escludendo i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI del D. Lg. 81/08.
Fiscalità in edilizia – Con l’art. 50 del provvedimento viene confermata l’eliminazione del riferimento al DURT -“Documento Unico di regolarità tributaria”- quale documentazione necessaria per far valere l’esimente dalla solidarietà fiscale e viene, anche, confermata l’originaria previsione dell’eliminazione dell’IVA dall’ambito applicativo della responsabilità solidale.
Con l’art, 19, comma 3 il provvedimento interviene sulla “defiscalizzazione” delle opere da realizzarevin project financing, senza contributi pubblici (di cui all’art.33 del DL 179/2012 – legge 221/2012).
Con l’art. 52 viene modificata la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese in situazione di grave disagio economico.
Relazioni industriali – Con l’art. 31 è stata confermata la disposizione,che modifica la formulazione dell’articolo 13-bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. 94/2012 (c.d. Spending Review I) prevedendo l’abrogazione del riferimento all’art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/06.
Viene, anche, confermata la modifica dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 118, comma 6, terzo periodo del D.Lgs n.163/2006 (codice appalti) che, nell’ottica di garantire una maggiore omogeneità normativa, prevede espressamente che sia nella fase di accertamento relativo alle cause di esclusione nonché in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori stessi, il Durc sia acquisito d’ufficio.
Confermata, anche, la previsione contenuta nel decreto che introduce nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’Istituto dell’intervento sostitutivo, già previsto dal Regolamento del Codice degli appalti, modificandone però l’ambito soggettivo nel senso che, oltre alla Pubblica Amministrazione, l’intervento stesso è effettuato anche ad opera dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 207/2010, ovvero amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti. Qualora pertanto gli stessi rilevino dal Durc un’inadempienza contributiva relativa a una o più imprese impiegate nell’esecuzione del contratto, potranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile.
Viene definita la validità del Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in 120 giorni dalla data di emissione.
E’ stata, poi, introdotta la disposizione secondo la quale, in caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
Con l’art. 32 è stata, anche, introdotta, una disposizione che, nell’ambito dell’art. 82 del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, prevede che il prezzo più basso sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Misure economico-finanziarie – Con l’art. 1 vengono introdotti alcuni cambiamenti nel funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per renderlo più efficace in considerazione dell’acuirsi della crisi.
Con l’art. 2, sul modello della Legge Sabatini (n. 1329/1965), viene prevista la concessione alle PMI di finanziamenti agevolati per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e destinati a uso produttivo.
Con l’art. 9 viene prevista la possibilità per lo Stato di commissariare gli enti responsabili di ritardi nell’utilizzo dei fondi strutturali europei per evitare di incorrere nel taglio dei finanziamenti da parte dell’Unione Europea.
Con il comma 3-bis dell’art. 9 viene prevista la possibilità di rifinanziare il Piano Città con i fondi strutturali 2007-2013 non utilizzati.
Con l’art. 12-ter viene prevista la destinazione di 100 milioni di euro delle anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti previste dal decreto-legge “pagamenti P.A.” (DL 35/2013) rimaste inutilizzate dagli enti locali al pagamento dei creditori degli enti in situazione di dissesto finanziario.
Con l’art. 18, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso e per l’avvio di nuovi lavori, è prevista la creazione di un Fondo, cosiddetto “Fondo sblocca cantieri”, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pari a complessivi 2.069 milioni di euro nel quinquennio 2013-2017.
Con gli artt. 46-bis e 46-ter, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere indispensabili per l’organizzazione dell’EXPO 2015, è prevista la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di revocare, su proposta del Commissario straordinario per l’EXPO, i finanziamenti statali attribuiti ad opere già finanziate con il DPCM 22 ottobre 2008, il cui progetto definitivo non è stato ancora approvato