L’Authority è intervenuta sull’annullamento dell’articolo 85, comma 1b nn 2 e 3 del Dpr 207/2010, Codice attuativo del Codice Appalti, avvenuta dopo l’entrata in vigore del DPR 30 ottobre 2013.
Dato che il DL 151/2013 ha congelato per sei mesi il DPR 30 ottobre 2013 per permettere l’adozione di una nuova normativa, ma che nel testo non ci sono riferimenti espliciti all’articolo 85, le Soa si sono ritrovate in una situazione di confusione normativa.
Per permettere il rilascio degli attestati di qualificazione è stato quindi necessario un chiarimento ufficiale. Sulla stessa falsariga di quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere che ha preceduto l’approvazione del DPR 30 ottobre 2013, è stato quindi chiarito che, nel caso di subappalti che eccedono la quota del 30 e 40%, l’impresa affidataria per ottenere la qualificazione nella categoria scorporabile può usare l’intero importo dei lavori direttamente eseguiti in quella categoria.
Allo stesso tempo l’Autorità di Vigilanza ha spiegato che l’impresa affidataria può avvalersi di una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento) per ottenere la qualificazione o nella categoria prevalente o ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile.
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